Art. 36 OAVS

Conteggio e compensazione

1 I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
2 I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
3 Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 cpv. 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
4 La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 09/07/2015 · 28 citazioni de
  • Beiträge an den Berufsbildungsfonds können mangels gesetzlicher Grundlage nicht im Schadenersatzverfahren gemäss Art. 52 AHVG geltend gemacht werden.
    AK.2015.00045
    · 25/04/2017 · 4 citazioni de
  • Beiladung zum Verfahren; Eintritt des Schadens; wesentliche Änderungen der Lohnsumme; Betreibung auf Pfändung nach Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven
    AK.2010.00026
    · 22/09/2011 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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