Art. 53ter OAVS
Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita
1 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bis è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità.
2 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11 citazioni
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2Art. 53ter cpv. 3 OAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996): Determinazione di una nuova rendita di vecchiaia in seguito a nuove nozze. - Il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecc…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anrechnung von Erziehungsgutschriften0 citazioniIV.2020.88· 25/06/2020 · 0 citazioni de
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I_678/20000 citazioni30/05/2001 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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