Art. 53ter OAVS

Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

1 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bis è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità.
2 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 28/05/1999 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 53ter cpv. 3 OAVS (nel tenore vigente dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996): Determinazione di una nuova rendita di vecchiaia in seguito a nuove nozze. - Il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecc…
    · 09/08/2000 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anrechnung von Erziehungsgutschriften
    IV.2020.88
    · 25/06/2020 · 0 citazioni de
  • I_678/2000
    30/05/2001 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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