Art. 87 OAVS
Costituzione provvisoria delle casse
Un’associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L’autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i sei mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.
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