Art. 56 LStrI

Ripartizione dei compiti

1 Il Consiglio federale definisce la politica d’integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione.
2 La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull’integrazione.
3 La SEM assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.
4 I Cantoni definiscono la politica d’integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all’integrazione e assicurano lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Comuni.
5 In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l’integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell’integrazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/04/2020 · 2 citazioni de Riassunto
  • VB.2023.00155
    24/05/2023 · 1 citazioni de
  • VB.2020.00343
    03/12/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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