Art. 77 LStrI

Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

1 La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
  1. a. è stata pronunciata una decisione esecutiva;
  2. b. l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e c. l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.
2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.
3 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/05/2022 · 3 citazioni Riassunto
  • Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG)
    · 23/11/2022 · 2 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2022.25
    WPR.2022.25
    · 13/04/2022 · 2 citazioni de

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