Art. 77 LStrI
Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio
1 La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
- a. è stata pronunciata una decisione esecutiva;
- b. l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e c. l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.
2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.
3 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Ausschaffungshaft (Art. 77 AIG)2 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WPR.2022.252 citazioniWPR.2022.25· 13/04/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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