Art. 97 LStrI
Assistenza amministrativa e comunicazione di dati
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.
2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel cpv. 1 i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della presente legge.
3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel cpv. 1 concernenti:
- a. l’avvio di inchieste penali;
- b. le sentenze di diritto civile e penale;
- c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
- d. il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale; dbis. il versamento di indennità di disoccupazione; dter. il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC ; dquater. i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche; dquinquies. i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- e. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d’integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a;
- f. …
4 Se, in applicazione dell’articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel cpv. 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l’eventuale mancata proroga o l’eventuale revoca del permesso di dimora all’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Sozialhilfe / aufsichtsrechtliche Anordnung1 citazioniVB.2025.00517· 09/07/2026 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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