Art. 20a LL

1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.
2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l’articolo 11.
3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto del lavoro; giorno festivo; Friburgo; divieto di lavorare; autorizzazione derogatoria; bisogno; urgenza; concorrenza
    · 16/09/2019 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Arbeitszeitbewilligungen
    · 26/03/2009 · 2 citazioni de
  • · 21/03/2019 · 1 citazioni de
  • Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Staatshaftung).
    · 13/02/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.