Art. 20a LL
1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.
2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l’articolo 11.
3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto del lavoro; giorno festivo; Friburgo; divieto di lavorare; autorizzazione derogatoria; bisogno; urgenza; concorrenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arbeitszeitbewilligungen2 citazioni
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1 citazioni
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Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Staatshaftung).0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.