Art. 30 LL
1 È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.
2 L’ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:
- a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
- b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
3 I Cantoni, ove l’obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Buona fede quale requisito per un rapporto di lavoro di fatto0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni23/11/2005 · 1 citazioni de
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0 citazioni23/12/2004 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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