Art. 44 LL
1 Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
2 Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell’esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell’applicazione della presente prescrizione sottostanno all’obbligo del segreto di cui al cpv. 1.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentlichkeitsprinzip; Zugang zu amtlichen Dokumenten2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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