Art. 44a LL

1 La SECO o la competente autorità cantonale, su domanda scritta motivata, può comunicare dati:
  1. a. alle autorità di vigilanza e d’esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo esiga l’adempimento dei loro compiti;
  2. b. ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l’accertamento di un fatto giuridicamente rilevante;
  3. c. agli assicurati, in quanto lo esiga l’accertamento di un rischio assicurato;
  4. d. al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona;
  5. e. agli organi dell’Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l’adempimento dei loro compiti.
2 I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.
3 I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.
4 La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.
5 Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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