Art. 45 LL
1 Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.
2 Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l’accesso all’azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2015.000140 citazioni10/06/2015 · 0 citazioni de
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