Art. 19 LIAut
Riscossione posticipata e domanda di restituzione dell’imposta
1 Se, per errore, un’imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l’autorità fiscale riscuote posticipatamente l’importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione.
2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell’imposizione rivela che un’imposta è stata riscossa a torto, l’importo pagato in eccedenza viene restituito d’ufficio.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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