Art. 20 OFond

Conferimenti in natura

1 Il controvalore del prezzo di emissione dei diritti deve essere in linea di principio corrisposto in contanti.
2 Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d’investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d’investimento.
2bis Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:
  1. a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi di denaro attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione adeguato ai rischi;
  2. b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.
2ter Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.
2quater Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d’investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.
3 L’organo di gestione redige un rapporto in cui elenca i singoli conferimenti in natura degli investitori, indicando il loro valore di mercato al giorno del trasferimento e i diritti emessi quale corrispettivo.

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