Art. 7 OFond

Delega di compiti

1 Gli articoli 51b cpv. 1 LPP e 48f−48l dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2), eccetto gli articoli 48h cpv. 1 e 48i cpv. 1, si applicano per analogia alle persone incaricate della gestione o dell’amministrazione della fondazione d’investimento.
2 Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi a condizione che, oltre al cpv. 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti:
  1. a. si tratta di compiti la cui delega è ammessa dalla legge e dagli atti regolatori della fondazione;
  2. b. la delega di compiti è stabilita in un contratto scritto;
  3. c. l’articolo 12 è rispettato;
  4. d. …
3 I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha previamente acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l’ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.

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