Art. 12 LAsi
Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone
1 La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.
2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
3 Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
3 citazioni
-
3 citazioni
-
3 citazioni10/12/2024 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.