Art. 13 LAsi
Notificazione e recapito nell’ambito della procedura all’aeroporto e in casi urgenti
1 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 cpv. 3 PA . La notificazione è comunicata al procuratore.
2 Alla procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a.
3 In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Eccezione in caso di allontanamento manifestamente illegale (consid. 2c)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni17/04/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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