Art. 19 LAsi
Deposito della domanda
1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a cpv. 3.
2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Entrata illegale in Svizzera, stato di necessità, perizia psichiatrica7 citazioni
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2Eccezione in caso di allontanamento manifestamente illegale (consid. 2c)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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69 citazioni
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30 citazioni
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14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.