Art. 19 LAsi

Deposito della domanda

1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a cpv. 3.
2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Entrata illegale in Svizzera, stato di necessità, perizia psichiatrica
    · 08/12/2005 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Eccezione in caso di allontanamento manifestamente illegale (consid. 2c)
    · 26/04/1995 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.