Art. 26 LAsi

Fase preparatoria

1 Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo 15 giorni nella procedura Dublino e al massimo 30 giorni nelle altre procedure.
1bis Se non vi sono indizi che il richiedente l’asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 . Gli accertamenti sono effettuati entro tre giorni dall’inizio della fase preparatoria.
1ter La procedura per effettuare gli accertamenti è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:
  1. a. un controllo preliminare dello stato di salute;
  2. b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
  3. c. identificazione e verifica dell’identità;
  4. d. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, qualora non sia ancora avvenuta;
  5. e. un controllo di sicurezza;
  6. f. compilazione del modulo consuntivo;
  7. g. indirizzamento alla procedura adeguata.
1quater Il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Deve inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente.
3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Dopo gli accertamenti secondo il cpv. 1ter o se non sono necessari accertamenti giacché la persona vi è già stata sottoposta, la SEM può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.
3bis L’audizione secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351 precede la procedura Dublino (art. 26b). È registrata su un supporto audio e ne viene redatta una sintesi scritta. Il richiedente l’asilo ne è informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.
3ter Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi, in via eccezionale, da una registrazione audio.
3quater Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il cpv. 3bis. Definisce nello specifico:
  1. a. lo scopo e la tipologia della registrazione;
  2. b. il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione;
  3. c. le modalità del diritto di consultare gli atti;
  4. d. gli accessi alla registrazione;
  5. e. la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata.
4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater cpv. 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).
5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al cpv. 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla carcerazione amministrativa pronunciata dalla SEM; diritto ad un esame il più rapido possi…
    · 02/05/2016 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.