Art. 27 LAsi
Ripartizione e attribuzione ai Cantoni
1 I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti.
1bis Nella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.
2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione.
3 La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione). Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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42 citazioni
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28 citazioni
Ultime sentenze del TF
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