Art. 47 LAsi
Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura di allontanamento e misure in caso di luogo di soggiorno sconosciuto
1 In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
2 Se l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, dopo il passaggio in giudicato la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati.
3 La valutazione dei dati personali e la procedura sono rette per analogia dall’articolo 8a. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente.
4 Se l’interessato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimulando il luogo di soggiorno, il Cantone competente o la SEM possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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