Art. 5 LAsi

Divieto di respingimento

1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell’articolo 3 cpv. 1, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l’interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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