Art. 63 LAsi
Revoca
1 La SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:
- a. se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
- b. per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d’origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza.
2 La SEM revoca l’asilo se il rifugiato:
- a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
- b. non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all’articolo 59c cpv. 1, secondo periodo LStrI .
3 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.
4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espulsione di un cittadino cambogiano che beneficia dello statuto di rifugiato20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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26 citazioni
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22 citazioni
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16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.