Art. 63 LAsi

Revoca

1 La SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:
  1. a. se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali;
  2. b. per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri 1–6 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d’origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza.
2 La SEM revoca l’asilo se il rifugiato:
  1. a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
  2. b. non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all’articolo 59c cpv. 1, secondo periodo LStrI .
3 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.
4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Espulsione di un cittadino cambogiano che beneficia dello statuto di rifugiato
    · 16/02/2009 · 20 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.