Art. 7 LAsi

Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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