Art. 81 LAsi
Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza
Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 2 bis dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 3 dicembre 2002 sull'accoglienza dei richiedenti l'asilo; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 18 dicembre…6 citazioni
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2Preminenza e rispetto del diritto federale; riduzione delle prestazioni assistenziali a favore dei richiedenti l'asilo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nothilfe3 citazioniVB.2014.00132· 04/12/2014 · 3 citazioni de
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VB.2014.001323 citazioni23/12/2011 · 3 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.