Art. 9 LAsi
Perquisizione
1 Allo scopo di garantire la sicurezza e l’ordine oppure di svolgere la procedura d’asilo e ritirare i valori patrimoniali, la SEM può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione o in un alloggio presso l’aeroporto, insieme agli oggetti e agli apparecchi elettronici che porta con sé, per ricercare:
- a. documenti di viaggio e d’identità;
- b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;
- c. armi od oggetti pericolosi; i coltelli da tasca e oggetti affini sono considerati oggetti pericolosi;
- d. stupefacenti e altre sostanze secondo l’articolo 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti nonché bevande alcoliche;
- e. valori patrimoniali di dubbia provenienza.
2 Se necessario, la SEM mette al sicuro gli oggetti di cui al cpv. 1.
3 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. Nel quadro della perquisizione occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai richiedenti l’asilo collocati in strutture di alloggio cantonali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Previgente art. 26 LAsi; artt. 22 e 23 LMSI; quesito di sapere se Securitas SA sia un'organizzazione responsabile ai sensi dell'art. 19 LResp riguardo ad eventuali pretese in responsabilità concernenti un incidente prod…0 citazioni
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