Art. 76 LPGA

Autorità di vigilanza

1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto.
1bis Il relativo rapporto presenta i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustra la gestione strategica di queste ultime da parte del Consiglio federale.
2 In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l’autorità di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell’assicurazione conforme alla legge.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversicherung
    · 04/05/2009 · 2 citazioni de Riassunto
  • 30/01/2008 · 2 citazioni de
  • 30/01/2008 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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