Art. 14 LC

Cauzione

1 Il prestatore deve costituire una cauzione a garanzia delle pretese salariali risultanti dalla fornitura di personale a prestito.
2 L’importo della cauzione è determinato secondo il volume d’affari. Il Consiglio federale stabilisce l’importo minimo e massimo della cauzione e disciplina i particolari.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.