Art. 14 LC
Cauzione
1 Il prestatore deve costituire una cauzione a garanzia delle pretese salariali risultanti dalla fornitura di personale a prestito.
2 L’importo della cauzione è determinato secondo il volume d’affari. Il Consiglio federale stabilisce l’importo minimo e massimo della cauzione e disciplina i particolari.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni
-
Personalverleihtätigkeit3 citazioni
-
Personalverleih3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.