Art. 113 LADI
1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all’approvazione della Confederazione .
2 I Cantoni:
- a. gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
- b. designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
- c. istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b;
- d. istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85d;
- e. emanano le prescrizioni procedurali;
- f. provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
- g. ...
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1, art. 30a cpv. 1, art. 85 cpv. 1 lett. b e d, art. 85b e art. 113 LADI: Delega di competenza agli uffici regionali di collocamento1 citazioni
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