Art. 35 LADI
Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.
1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.
2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo dodici periodi di conteggio se:
- a. il n. dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima; e b. le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi.
3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al cpv. 2 lett. b.
4 Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni di cui al cpv. 1, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 35 cpv. 1 LADI: Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2018.22 citazioniVBE.2018.2· 14/08/2018 · 2 citazioni de
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Assicurazione contro la disoccupazione (requisito processuale)1 citazioni
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Arbeitnehmer mit Arbeitgeber ohne Beitragspflicht in der Schweiz (ANOBAG). Die sich auf das FZA und dessen Ausführungserlasse stützende Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberin überträgt die Pflicht zur Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge von der Arbeitgeberin auf dem Arbeitnehmer, nicht aber die weiteren Pflichten der Arbeitgeberin, in casu die Vornahme der Voranmeldung zur Kurzarbeit im Rahmen von Covid-19-Pandemie. (BGE 8C_340/2021)0 citazioniAL.2021.00020· 03/03/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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