Art. 136 OS

Fondo delle eccedenze

1 Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
2 Nel fondo delle eccedenze viene tesaurizzata l’eccedenza conseguita nel corso di un esercizio e attribuita al collettivo di assicurati.
3 Le quote di eccedenze destinate agli stipulanti possono essere prelevate solamente dal fondo delle eccedenze.
4 Annualmente, almeno il 20 per cento delle eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze deve essere prelevato e distribuito agli stipulanti.
5 Gli importi mancanti possono essere prelevati dal fondo delle eccedenze unicamente se i redditi dell’impresa di assicurazione non sono sufficienti alla costituzione delle riserve attuariali secondo il piano d’esercizio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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