Art. 29 OC
Definizioni
1 Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l’intenzione di conseguire un profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi.
2 Fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di prestito riguardanti l’impiego ininterrotto di un unico lavoratore o di un gruppo di lavoratori.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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Personalverleihtätigkeit6 citazioni
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Personalverleih5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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