Art. 1 LDI

Documenti d’identità

1 Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d’identità per ogni tipo di documento.
2 I documenti d’identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l’identità del titolare.
3 Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d’identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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