Art. 5 LDI
Domanda di rilascio
1 Chi vuole ottenere un documento d’identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all’estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d’identità. Per i minorenni e le persone sotto curatela generale è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:
- a. i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d’identità e le fonti di tali dati;
- b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;
- c. l’infrastruttura tecnica;
- d. le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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