Art. 7 LDI

Ritiro

1 Il documento d’identità è ritirato se:
  1. a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute;
  2. b. un’identificazione chiara non è più possibile;
  3. c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato.
1bis L’autorità che pronuncia l’annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza dispone nel contempo il ritiro dei documenti d’identità.
1ter I documenti d’identità ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i documenti d’identità ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
2 Il servizio federale competente può, dopo aver consultato le autorità incaricate del procedimento penale o dell’esecuzione delle pene, ritirare o annullare un documento d’identità se il suo titolare si trova all’estero e:
  1. a. è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto;
  2. b. è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o misura non è né prescritta né scontata.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ausweise für Schweizer Staatsangehörige, Ungültigerklärung und Entzug
    · 15/01/2026 · 2 citazioni de
  • · 06/06/2025 · 2 citazioni de
  • 27/02/2025 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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