Art. 3a LBCR

È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 14/01/2020 · 0 citazioni de
  • · 29/03/2011 · 0 citazioni de
  • Entgegennahme von Publikumseinlagen/ Konkurseröffnung
    · 05/06/2007 · 0 citazioni de

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