Art. 19 OLCostr

Manovre di veicoli da trasporto e macchine edili

1 Occorre garantire che nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possano sostare persone. Se è richiesta la presenza di persone nella zona di pericolo, occorre adottare le necessarie misure tecniche, come l’utilizzo di telecamere o la posa di specchi, oppure la zona di pericolo deve essere sorvegliata da personale ausiliario. Quest’ultimo non deve trovarsi nella zona di pericolo.
2 Le manovre in retromarcia dei veicoli da trasporto e delle macchine edili devono essere per quanto possibile brevi.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/02/2010 · 5 citazioni de Riassunto
  • · 25/11/2010 · 4 citazioni de
  • Fahrlässige schwere Körperverletzung; Zivilforderung; Anspruch auf rechtliches Gehör, Willkür
    · 16/12/2015 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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