Art. 69 OFPr

Entrata nel merito

La SEFRI o terzi (conformemente all’art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se:
  1. a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione competente nello Stato d’origine; e b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l’esercizio della professione in Svizzera.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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