Art. 85 OCStup
Avvio del procedimento penale in caso di infrazioni
1 Se l’ufficio doganale trattiene sostanze controllate (art. 40 cpv. 1) e se gli accertamenti di Swissmedic (art. 40 cpv. 2) rivelano che il sospetto di violazione di disposizioni della presente ordinanza è fondato oppure se, al momento dell’entrata delle sostanze controllate nel territorio doganale svizzero, non può essere provato che la spedizione è stata effettuata in modo conforme alle prescrizioni del Paese di destinazione, Swissmedic trasmette il fascicolo all’autorità cantonale competente per il perseguimento penale delle infrazioni (art. 28 LStup).
2 Le sostanze controllate confiscate nell’ambito del perseguimento penale di infrazioni (art. 69 del Codice penale ) possono essere riutilizzate in modo legale oppure essere eliminate conformemente alle disposizioni dell’articolo 70.
3 Il ricavo di un’eventuale vendita di sostanze controllate confiscate è versato all’autorità competente per il controllo, sempre che non sia attribuito al precedente proprietario in seguito a decisione giudiziaria.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Confiscabilità di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa in caso di atti preparatori volti al consumo non punibili0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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