Art. 1 OEStup-DFI

Sostanze controllate

1 Sono considerate sostanze controllate gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo gli articoli 2a e 7 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup).
2 Sono considerati stupefacenti, sostanze psicotrope, materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo gli articoli 2a e 7 LStup:
  1. a. le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 1–6;
  2. b. i sali, gli esteri, gli eteri, i carbammati e gli isomeri ottici delle sostanze di cui alla lett. a;
  3. c. i sali, gli esteri, gli eteri e i carbammati degli isomeri ottici di cui alla lett. b;
  4. d. i preparati che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
3 Sono considerati precursori e coadiuvanti chimici secondo l’articolo 2a LStup:
  1. a. le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 7 e 8;
  2. b. i sali e gli isomeri ottici dei precursori dell’allegato 7;
  3. c. i sali degli isomeri ottici di cui alla lett. b;
  4. d. le miscele che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
4 Se una sostanza elencata in un allegato è esclusa completamente o in parte dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup), l’eccezione si applica parimenti alle sue combinazioni. L’eccezione si applica anche ai preparati che contengono tale sostanza per quanto non contengano altre sostanze controllate.
5 Le sostanze controllate sono elencate con la designazione impiegata nelle convenzioni internazionali.

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