Art. 8 LF-RMA

Procedura giudiziaria

1 Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l’Autorità centrale.
2 Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.
3 Il tribunale informa l’Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

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