Art. 9 LF-RMA
Audizione e rappresentanza del minore
1 Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente.
2 Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l’età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano.
3 Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.
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