Art. 19 LDFR
Disposizioni dell’ereditando in caso di concorso di eredi
1 Se più eredi soddisfano le condizioni per l’attribuzione dell’azienda agricola, l’ereditando può, per testamento o contratto successorio, designare uno di loro come assuntore.
2 L’ereditando non può privare del diritto all’attribuzione un erede legittimario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, a favore di un erede che non intende procedere alla coltivazione diretta o non ne sembra idoneo o di un erede istituito.
3 Rimangono salve la diseredazione e la rinuncia d’eredità.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola per la coltivazione diretta; idoneità alla coltivazione diretta0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni04/09/2008 · 2 citazioni de
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Divisione ereditaria0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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