Art. 88 LDFR
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1 Le decisioni prese in virtù della presente legge (art. 80 cpv. 1 e 87) possono essere impugnate entro 30 giorni davanti all’autorità cantonale di ricorso (art. 90 lett. f).
2 Le decisioni cantonali d’ultima istanza vanno comunicate al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
3 Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni23/04/2010 · 3 citazioni de
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2 citazioni14/07/2009 · 2 citazioni de
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Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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