Art. 57 RTF

Principio

1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:
  1. a. raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
  2. b. internet;
  3. c. messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
  4. d. comunicazioni ai media.
2 Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Epidemiengesetz, Verordnung [des Regierungsrats des Kantons Bern] über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 4. November 2020
    · 23/11/2021 · 0 citazioni de Riassunto
  • Persönlichkeitsverletzung (vorsorgliche Massnahmen)
    · 21/09/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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