Art. 57 RTF
Principio
1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:
- a. raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
- b. internet;
- c. messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
- d. comunicazioni ai media.
2 Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Epidemiengesetz, Verordnung [des Regierungsrats des Kantons Bern] über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 4. November 20200 citazioni
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Persönlichkeitsverletzung (vorsorgliche Massnahmen)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.