Art. 16 LTF
Conferenza dei presidenti
1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.
2 La Conferenza dei presidenti è competente per:
- a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 23;
- c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
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