Art. 16 LGD
Obbligo d’autorizzazione
1 Il concessionario necessita dell’autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che intende svolgere.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l’autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi.
3 La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di poker.
4 Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all’estero.
5 Se la regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale, la casa da gioco titolare di una concessione B può, al di fuori della stagione turistica, rinunciare durante al massimo 270 giorni all’esercizio del settore riservato ai giochi da tavolo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Controllo della conformità al diritto federale di autorizzazioni cantonali per giochi di piccola estensione da parte dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa); diritto di ricorso0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta0 citazioniHG240015· 29/07/2026 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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