Art. 27 LGD

Consultazione

1 Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco di grande estensione, prima di pronunciare la sua decisione, l’Autorità intercantonale consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all’organo di coordinamento.
2 Per le decisioni di routine l’Autorità intercantonale può rinunciare alla consultazione.

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