Art. 10 LPers
Fine del rapporto di lavoro
1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2 Le disposizioni d’esecuzione possono:
- a. fissare un’età di pensionamento inferiore al limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
- b. prevedere l’impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento.
3 Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito:
- a. alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;
- b. a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento;
- c. a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell’effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;
- d. alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- e. a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all’impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- f. al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro.
4 Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)51 citazioni
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47 citazioni
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35 citazioni
Ultime sentenze del TF
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