Art. 3 LPers

Datori di lavoro

1 Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono:
  1. a. il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell’amministrazione federale;
  2. b. l’Assemblea federale per i Servizi del Parlamento;
  3. c. ... d. le Ferrovie federali svizzere;
  4. e. il Tribunale federale;
  5. f. il Ministero pubblico della Confederazione;
  6. g. l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
2 I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.
3 Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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