Art. 34b LPers

Decisione su ricorso in caso di disdetta

1 Se accoglie il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l’affare in via eccezionale all’autorità inferiore, l’autorità di ricorso è tenuta:
  1. a. ad attribuire un’indennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state violate disposizioni procedurali;
  2. b. a ordinare la continuazione del versamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta ordinario o del contratto di lavoro di durata determinata, se mancano motivi gravi in caso di disdetta immediata;
  3. c. a prorogare il rapporto di lavoro fino allo scadere del termine di disdetta ordinario, se sono state violate disposizioni concernenti i termini di disdetta.
2 L’autorità di ricorso stabilisce l’indennità di cui al cpv. 1 lett. a dopo aver valutato tutte le circostanze. L’indennità ammonta di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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